Decreto del Ministerio de Educación de Italia/08 de julio de 2016
Visto el decreto legislativo 30 de de julio de 1999 N. 300, en su versión modificada titulado «Reforma del Gobierno, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1997, núm. 59,» y, en particular, el artículo 2, párrafo 1, no. 11), que, tras la modificación introducida por el Decreto Ley 16 mayo de 2008, n. 85, convertido, con modificaciones por la Ley 14 julio de 2008, n. 121, se crea el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación;
CONSIDERANDO el Decreto Ley 16 de mayo de 2008, n. 85, convertido, con modificaciones por la Ley 14 julio de 2008, n. 121, titulado «Medidas urgentes para la adaptación de las estructuras de gobierno de conformidad con el artículo 1, apartados 376 y 377, de la Ley 24 de diciembre de 2007 n. 244», que, en el artículo 1, apartado 5, de la transferencia tiene funciones del Ministerio de Universidades e Investigación, con la inherente recursos financieros, materiales y personal, el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación; Teniendo en cuenta la ley de 7 de agosto de 1990. 241, sobre «Nuevas normas sobre los procedimientos administrativos y derecho de acceso a los documentos administrativos» y sus modificaciones y adiciones posteriores; dada la Ley 19 de noviembre de de 1990 n. 341, titulado «La reforma de la enseñanza universitaria»; CONSIDERANDO la Ley 5 febrero de 1992, n. 104, titulado «Ley Marco para la asistencia, la integración social y los derechos de las personas con discapacidad» y sus modificaciones y adiciones posteriores, y, en particular, el artículo 16, párrafo 5; CONSIDERANDO la Ley 8 de octubre 2010, n. 170, titulado «Disposiciones relativas a los trastornos específicos de aprendizaje en el entorno escolar» y, en particular, el artículo 5, párrafo 4; dado el decreto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de 12 de julio de 2011, n. 5669, sobre «trastornos específicos del aprendizaje Directrices»; Visto el decreto legislativo 30 de diciembre de 1992, n. 502, sobre «La reforma de la disciplina en materia de salud, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 23 de octubre de 1992 n 421.»; CONSIDERANDO la Ley de 2 de agosto de 1999, n. 264, titulado «Disposiciones relativas al acceso a los estudios universitarios» y posteriores modificaciones y adiciones, y, en particular, los artículos 1, apartado 1, letra a), y 4, apartados 1 y 1 bis; Visto el decreto legislativo 25 julio de 1998, n. 286, titulado «Texto único de las disposiciones relativas a la inmigración y la condición del extranjero» y posteriores modificaciones y adiciones, y, en particular, el artículo 39, párrafo 5; DADO el Decreto del Presidente de la República el 31 de de agosto de, de 1999 , n. 394 en el «Reglamento para la aplicación de la Ley de Consolidación de las disposiciones que regulan la inmigración y la condición de los extranjeros, de conformidad con el artículo 1, apartado 6, del Decreto Legislativo 25 de julio de 1998, n 286.»; VISA el decreto de 30 de junio de 2003, n. 196, «Código en materia de protección de datos personales» y, en particular, el artículo 154, apartados 4 y 5; DADO el Decreto del Presidente de la República 18 de octubre de 2004, n. 334 en el «Reglamento sobre modificaciones y adiciones al Decreto del Presidente de la República el 31 de agosto de 1999, n 394, sobre la inmigración.»; DADO el decreto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, el 22 de octubre de 2004, n. 270, que contiene «Enmiendas al Reglamento de la autonomía educativa de las universidades, aprobado por decreto del Ministerio de Universidades e Científico y Tecnológico de investigación 3 noviembre de 1999, n 509.»;Dado el decreto del Ministerio de Educación, de «Las universidades y de la investigación 7 diciembre de 2006, n.305 en el «Reglamento sobre la identificación de los datos sensibles y judiciales procesados y operaciones relacionadas realizadas por el Ministerio de Educación, en aplicación de los artículos 20 y 21 del Decreto Legislativo 30 junio 2003, n. 196,» Código en materia de protección de los datos personales ‘ «; dado el decreto del Ministerio de universidades e Investigación 16 de marzo de 2007, relativo a la determinación de las clases de títulos universitarios, publicado en el Boletín Oficial 6 julio de 2007, n. 155 Teniendo en cuenta el decreto del Ministerio de Universidades e Investigación de 16 de marzo de 2007, relativo a la determinación de las clases de grado, publicada en la Gaceta Oficial del 9 de julio de 2007, n. 157; DADO el decreto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, en consulta con el Ministro de Trabajo, Salud y Políticas Sociales 19 de febrero del 2009, publicado en el Diario Oficial de 25 de mayo de 2009, n. 119, con la que estaba ciertas clases de los cursos de grado para profesionales de la salud, en el sentido del Decreto Ministerial de 22 de octubre de 2004, n. 270;
DADO el decreto del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de 30 de enero de 2013, n. 47, titulado «Decreto autoevaluación, acreditación inicial y periódica de los lugares y cursos de estudio y evaluación periódica» y sus modificaciones y adiciones posteriores; DADO el decreto del Ministerio de Educación, Universidad e investigación de 20 de mayo de, 2016, n. 312, con el que se estableció la Comisión a cargo de la validación de las preguntas para las pruebas de acceso a las carreras de ciencias sociales nacionales de acceso y planificada para el año académico 2016/2017, DE ACUERDO CON el decreto del Ministerio de Educación, Universidad y de investigación de 20 de junio de, 2016, n. 487, con el que se estableció la mesa de trabajo para la definición propuesta, a nivel nacional, los procedimientos y el contenido de las pruebas de acceso a los cursos de grado y grado de ciclo único en el artículo 1, párrafo 1, letra a) de la Ley núm. 264/1999, también de conformidad con las directivas de la Unión Europea; dada la reglamentación ministerial de 22 de marzo de 2016, y sus modificaciones posteriores, en relación con «Procedimientos para el acceso de los solicitantes de visas a estudiantes extranjeros cursos de educación superior de 2016 a 2017» ;
CONSIDERANDO el «esquema de regulación tipo para el tratamiento de datos sensibles y judiciales en el sistema universitario de la aplicación del Decreto N 196/2003..» adoptada por el CRUI el asesoramiento del Garante para la protección de los datos personales, el 17 de noviembre de 2005;
TOMANDO CUENTA los acuerdos celebrados entre la Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa, la Academia Naval, la Escuela Militar, la Academia de la Fuerza Aérea de Pozzuoli y las Universidades de Bolonia, Módena, Reggio Emilia, de Nápoles «Federico II «y Pisa; VISTA la comunicación SSMD REG2016 0072009 de 19 de mayo de 2016, que el Ministerio de Defensa ha señalado la necesidad de que los cirujanos a las necesidades orgánicas de las Fuerzas Armadas; evaluaron la oportunidad de hacer uso de las CINECA Consorcio Interuniversitario para la ayuda información técnica relacionada con los procedimientos de selección, así como la gestión de la clasificación;Visto el dictamen emitido el 30 de junio 2016 la Autoridad para la protección de los datos personales; dada la moción presentada por la Conferencia Nacional de delegados de la Universidad de Discapacidad (CNUDD) de 16 de mayo 2016;
CONSIDERANDO que, reconociendo las necesidades expresadas en la mesa técnica de los lugares de programación, con especial referencia a los cursos de un solo ciclo de postgrado en Medicina Veterinaria, es apropiado para verificar la posesión de la certificación europea emitida por EAEVE «Asociación Europea de establecimientos de educación veterinaria «; RECONOCIENDO la necesidad de determinar provisionalmente el número de plazas disponibles para cada universidad para cada uno de ciclo único curso de grado con el fin de garantizar la adopción oportuna de las notificaciones por las universidades; mientras que con los sucesivos decretos se determinado el número final de plazas disponibles para cada título de grado y maestría en un ciclo en el nivel universitario individual; atribuido de tener que asegurar el inicio puntual de las actividades académicas de licenciatura y de maestría que se hace referencia en este mismo decreto de «comienzo del año académico 2016/2017;
RECONOCIENDO la necesidad de definir, para el año académico 2016/2017, la forma y el contenido de las pruebas de acceso a los cursos mencionados en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la ley n.264/1999 antes mencionado;
Decreto Originale
Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento»;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2016/2017;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;
VISTO lo «Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003» adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa;
VISTA la comunicazione SSMD REG2016 0072009 del 19 maggio 2016 nella quale il Ministero della Difesa ha indicato il fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate;
VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali;
VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16 maggio 2016;
CONSIDERATO che, recependo le istanze espresse nel tavolo tecnico di programmazione dei posti, con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, si ritiene opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalla EAEVE «European Association of Establishments of Veterinary Education»;
RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per le singole Università per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei;
CONSIDERATO che con successivi decreti sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all’inizio dell’anno accademico 2016/2017;
RAVVISATA la necessità di definire, per l’anno accademico 2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata;
DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Per l’anno accademico 2016/2017, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova disciplinata dal presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento della graduatoria.
Articolo 3
(Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese)
Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)
1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari, dai candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e dai candidati non comunitari residenti all’estero che ne formulino espressa richiesta al momento della domanda di partecipazione alla prova.
3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità previste dal bando dell’Ateneo.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie)
1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo.
2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Ciascun Ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all’Allegato 1 del presente decreto.
5. Ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.
Articolo 8
(Accademie Militari)
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena – Reggio Emilia e di Napoli «Federico II», tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa 31 dicembre 2015, n 302/1D e successive modificazioni con riferimento ai programmi previsti dall’Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.
Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)
1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria | 6 settembre 2016 |
Medicina Veterinaria | 7 settembre 2016 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto | 8 settembre 2016 |
Corsi di laurea delle professioni sanitarie | 13 settembre 2016 |
Medicina e Chirurgia in lingua inglese | 14 settembre 2016 |
Articolo 10
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto alla prova.
2. Sono idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- – 1,5 punti per ogni risposta esatta
- – meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
- – 0 punti per ogni risposta omessa
5. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita dalle Università.
7. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e l’altra per i candidati non comunitari residenti all’estero.
8. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
- -Per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
- – Per la graduatoria del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;
- – Per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
9. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all’immatricolazione non vengono riassegnati.
10. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all’atto dell’iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell’Allegato 2 al presente decreto.
Articolo 14
(Posti disponibili)
1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 sono ripartiti tra le Università secondo la tabella dell’Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini
Tomado de: http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/giugno/dm-30062016.aspx